Art.  1.
(Soggetti con familiari a carico).

      1. Nei confronti dei soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deduzioni per oneri di famiglia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del medesimo testo unico si applica tenendo conto dell'ulteriore deduzione prevista dall'articolo 2 della presente legge.